Il processo canonico

  1. Il processo CANONICO per la dichiarazione di nullità di matrimonio

La domanda (libello)

Per aprire il processo canonico va presentato il libello al tribunale che ne ha la competenza. Esso sarà corredato dai documenti che ogni tribunale stabilisce.

Il coniuge che presenta la domanda è chiamato parte attrice, in quanto assume l’iniziativa del processo e le spese relative; l’altro coniuge è parte convenuta, ossia chiamata a partecipare al processo; la parte pubblica, a tutela del matrimonio, è rappresentata dal difensore del vincolo.

Attività processuale iniziale

Il Vicario Giudiziale costituisce il collegio giudicante, composto da un presidente (Preside) e da due Giudici, e nomina il Difensore del vincolo.

Il Preside chiama le parti con il decreto di citazione perché possano intervenire nel processo. La parte convenuta riceve il libello, viene informata sui diritti processuali, è invitata a manifestare la posizione che intende assumere.

Viene poi fissato il motivo di nullità con il decreto di formulazione del dubbio.

La fase istruttoria

Vengono poi raccolta le prove, costituite dalle risposte che le parti e i testimoni, sotto giuramento, danno al Giudice che li interroga; dai documenti acquisiti e da eventuali perizie.

Testimoni sono coloro che conoscono bene ciò che riguarda il consenso difettoso emesso da uno o entrambi i coniugi. Possono essere parenti, amici, conoscenti, medici curanti, ecc..

Pubblicazione degli atti

Con il decreto di pubblicazione viene data alle parti la possibilità di esaminare il fascicolo di causa completo. NB.: Gli atti della causa non possono essere mai consegnati a nessuno (eccettuati gli avvocati costituiti, che hanno in proposito severi obblighi). Salvo richieste di chiarimenti o di testimonianze supplementari, passati i tempi fissati nel decreto, viene dichiarata finita la raccolta delle prove con il decreto di conclusione.

Dibattito

Le parti e/o i loro avvocati e la difesa pubblica, in base agli atti raccolti, sono invitati a depositare le proprie conclusioni (memorie difensive) in ordine alla dichiarazione di nullità. La fase dibattimentale avviene in forma scritta.

Decisione

Il fascicolo con le prove raccolte e con gli interventi dibattimentali viene consegnato al Collegio giudicante. Nel giorno fissato dal Preside, ognuno dei tre Giudici porterà in aula il suo parere. Dal confronto e dalla discussione Collegiale scaturirà la decisione sulla validità o meno del matrimonio esaminato.

Sentenza

La decisione del Collegio giudicante ha valore solo quando la sentenza viene formalmente comunicata alle parti (pubblicazione della sentenza).

La sentenza che dichiara nullo il matrimonio (sentenza affermativa) necessita della conferma da parte del tribunale di appello. NB.: Soltanto dopo una duplice decisione conforme (cioè della stessa sostanza) chi ne ha diritto e interesse potrà attivarsi per gli effetti religiosi e gli effetti civili delle due decisioni ecclesiastiche definitive.

Sia la sentenza affermativa sia quella che dichiara valido il matrimonio (sentenza negativa) possono essere appellate al tribunale superiore.