Quanto costa?

  1. QUANTO COSTA AD UNA PERSONA IL PROCESSO CANONICO?

 

La prima ragione per promuovere un processo canonico di nullità matrimoniale è la ricerca della verità circa la scelta matrimoniale compiuta dai coniugi, con un’attenzione alla coscienza delle persone, nel contesto dell’accompagnamento pastorale dei fedeli. Pertanto i Vescovi italiani sono solleciti nell’accompagnare i fedeli che intendono accedere ai tribunali della Chiesa, in modo che non siano scoraggiati nel prendere parte ai processi a causa delle spese.

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), con decreto del 07 giugno 2018, ha regolamentato la materia confermando che i costi dei tribunali non siano solo a carico dei fedeli.

Inoltre ha emanato i criteri cui devono attenersi gli avvocati, il cui onorario (salvo spese vive) è stato determinato con decreto CEI del 03 dicembre 2019, in vigore dal 01 gennaio 2020.

I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci:

 

  1. Il contributo delle parti alle spese processuali

La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in € 525,00.

La parte convenuta non ha alcun esborso economico nel partecipare al procedimento, a meno che non decida di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato al Tribunale, è tenuta a versare la somma di € 265,50.

Nel caso in cui il libello sia congiunto, le parti sono tenute a versare complessivamente € 525,00.

  1. Le spese per l’avvocato

L’impegno economico per l’avvocato comprende l’onorario (che si divide secondo più fasi), le spese vive e gli oneri previdenziali e fiscali.

 

  1. a) L’onorario si struttura nelle fasi di: consulenza e di studio; introduzione della causa; istruttoria fino al decreto di concluione; dibattimento e provvedimenti conclusivi.

Si noti che ogni causa è diversa dall’altra, pertanto richiede maggiore o minore attività legale; dunque l’onorario può variare da un minimo di € 1.600,00 fino ad un massimo di € 3.000,00.

La determinazione dell’onorario viene fatta dal Vicario giudiziale: a preventivo nella fase dell’introduzione della causa e a consuntivo nella fase della conclusione dell’istruttoria (decreto di conclusione).

 

In caso di un appello (secondo grado di giudizio) che sia rinviato a un esame ordinario, va aggiunto un onorario che può variare (oltre a quanto corrisposto in primo grado) da un minimo di € 650,00 fino a un massimo di € 1.300,00. Se la causa rientra in quanto previsto dal can. 1680 § 2, l’onorario dell’avvocato è ridotto a un terzo del compenso preventivato per il secondo grado.

 

  1. b) Le spese vive comprendono eventuali consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per chiedere all’assistito il rimborso di tali spese, l’avvocato deve presentare idonea documentazione alla presidenza del Tribunale; questa potrà approvarla, rigettarla con motivazione oppure proporne una modifica.

 

  1. c) Gli oneri fiscali previdenziali comprendono l’IVA e la cassa avvocati.

 

Ogni Tribunale ecclesiastico ha disposto norme particolari per regolare la materia. Si veda il modulo che stabilisce l’onorario e le spese vive dell’avvocato (impegnativa economica).

  1. Le condizioni di difficoltà economica

Le parti che si trovano in una situazione di difficoltà economica, possono chiedere al Tribunale la riduzione o l’esenzione dal versamento del contributo per le spese processuali.

Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un avvocato d’ufficio.

Sarà il Vicario giudiziale, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.

Per la richiesta il Tribunale ecclesiastico triveneto ha predisposto uno specifico modulo.