COSTI ed ESENZIONI
I costi qui contemplati sono quelli riguardanti il processo per la dichiarazione di nullità di matrimonio. Non riguardano richieste diverse.
Essi sono costituiti da due voci: tassa giudiziaria e onorario di patrocinio.
Per i meno abbienti è sempre possibile chiedere riduzioni ed esenzioni.
Contributo per le spese processuali
Il contributo per le spese processuali, dal 01 gennaio 2019 è stabilito dalla CEI:
- € 525,00 per la parte attrice;
- eventualmente € 262,50 per la parte convenuta se costituita con avvocato;
- € 525,00 complessivi per entrambe le parti se il libello è congiunto.
Il contributo va onorato, salvo casi particolari, dalla parte attrice alla presentazione del libello che introduce la causa; dalla parte convenuta al deposito del mandato procuratorio.
Onorario di patrocinio
dal 01 gennaio 2020 è stabilito dalla CEI tra un minimo di € 1.600,00 fino ad un massimo € 3.000,00. Rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive previamente concordate e documentate.
L’onorario per l’avvocato viene precisato nel preventivo di spesa. Questo documento, pur essendo oggetto di un contratto tra l’assistito e il professionista, viene tuttavia custodito in Tribunale per la necessaria vigilanza.
Chi si avvale della consulenza e dell’assistenza di un Avvocato è bene che stabilisca in modo chiaro quali sono le spese lorde complessive cui va incontro nel corso del processo. Il Preventivo di spesa, firmato dall’assistito, deve essere presentato dall’avvocato alla presidenza del Tribunale. Esso sarà presentato unitamente al libello o, per la parte convenuta che si costituisce con un avvocato, con il deposito del mandato procuratorio.
Si invita colui che sottoscrive il Preventivo di spesa, a leggere con attenzione il documento per chiederne il rispetto integrale. Il Tribunale invierà copia di detto preventivo sia all’assistito che all’avvocato.
Consulenza gratuita e riduzioni ed esenzioni per i meno abbienti
Il Tribunale mette a disposizione dei fedeli la figura del patorno stabile, che svolge un servizio di prima consulenza preliminare al libello che introduce la causa, e che non riceve alcun compenso da coloro che vi accedono.
Chi ritiene poi di versare in condizioni economiche che non gli permettono di onorare il contributo per le spese processuali del Tribunale o i costi di un avvocato di fiducia, deve presentare un’apposita domanda utilizzando il modulo qui allegato. Esso va compilato in tutte le sue parti e corredato dei documenti essenziali che attestano la veridicità delle motivazioni riportate.
Il Tribunale darà riscontro scritto della decisione presa dalla presidenza.